Abbanoa: conguagli, Federconsumatori scrive ai Sindaci
Da circa un mese stanno pervenendo a tutti gli utenti sardi fatture Abbanoa relative a partite pregresse, cosiddetti conguagli regolatori, per il periodo di consumi 2005-2011, calcolate in base ai consumi del 2012. Destinatari: tutti gli utenti attivi nel 2012. La nostra associazione ritiene che tali pretese non siano legittime e, in vista della riunione dell’ANCI del 15 giugno, intende rappresentare ai Sindaci, quali siano le ragioni della nostra presa di posizione.
Cosa sono:
Si tratta di un conguaglio che consentirebbe al gestore di raggiungere l’equilibrio dei costi di esercizio per il periodo pregresso. Di fatto, un’integrazione del corrispettivo già pagato.
Autorità:
fino all’esercizio 2011 (anno 2012) ATO Sardegna, a partire dal 2012 AEEGSI
Riferimenti amministrativi:
Delibera ATO 18 – 2014 / Delibera AEEGSI 643-2013-R-IDR / Parere 53915 – 2015
AEEGSI
Criticità:
1. Violazione dell’irretroattività della tariffa. La normativa sul servizio idrico prevede che il corrispettivo tariffario sia determinato dall’autorità di riferimento (ATO fino al
2011 – AEEGSI dal 2012). I conguagli regolatori determinano un “adeguamento
tariffario” sul periodo pregresso e, pertanto, violano il principio di “irretroattività”.
2. Infondatezza della pretesa. Il corrispettivo è dovuto dal consumatore in ragione della quantità di acqua consumata. Il conguaglio, pertanto, pur ritenendo illegittima la tariffazione retroattiva, avrebbe dovuto essere imputato anno per anno e calcolato sugli effettivi mc consumati da ciascun utente. L’importo corretto avrebbe dovuto essere corrispondente alla seguente operazione: conguaglio per equilibrio di bilancio annuo diviso mc. distribuiti anno moltiplicato mc. consumati utente anno. Abbanoa ha calcolato gli importi in ragione dei consumi effettuati dall’utente nel
2012.
3. Prescrizione. Gli importi pretesi sono prescritti in quanto decorso il termine di cinque anni. Abbanoa è stata intempestiva nel chiedere all’Autorità la determinazione dei conguagli e nel procedere ad emettere le fatture, inviate tutte, peraltro, con lettera semplice. Trattandosi di “adeguamento tariffario” – prezzo verso fornitura – il termine da cui partire per il calcolo della prescrizione deve comunque essere quello in cui, come prevede il codice civile, è sorto il diritto, ossia dal momento in cui è stato erogato il servizio.
Casistica:
1. Utenti che hanno attivato l’utenza nel 2012, nulla potrebbe, comunque, essere preteso in quanto non avevano un servizio attivo nel periodo di riferimento.
2. Utenti che hanno attivato il servizio in un periodo compreso tra il 2005 e il 2011, se anche per assurdo dovesse essere riconosciuta la legittimità della tariffazione retroattiva, avrebbero dovuto pagare in ragione dei consumi effettivi per i soli anni in cui hanno goduto della fornitura. In ogni caso la pretesa sarebbe prescritta.
3. Utenti con fornitura attiva dal 2005, se anche per assurdo dovesse essere
riconosciuta la legittimità della tariffazione retroattiva, avrebbero dovuto pagare in ragione dei consumi effettivi. In ogni caso la pretesa sarebbe prescritta.
4. Utenti che hanno registrato consumi anomali/perdite occulte nel 2012, se anche per assurdo dovesse essere riconosciuta la legittimità della tariffazione retroattiva, avrebbero dovuto pagare in ragione dei consumi effettivi del periodo in cui hanno goduto della fornitura, limitatamente al periodo di riferimento del conguaglio(2005/2011). In ogni caso la pretesa sarebbe prescritta.
La Federconsumatori sta invitando gli utenti a ri fiutare il pagamento di questo ennesimo ingiusti ficato balzello, adottando tutte le iniziative che il nostro ordinamento consente a tutela dei consumatori. Oltre alla tutela individuale è, altresì, necessario attivare iniziative politiche che portino Abbanoa a desistere de finitivamente dalle richieste di pagamento.
Pur consapevoli delle difficoltà economiche di Abbanoa, tuttavia, non possiamo non contestare una pretesa assolutamente illegittima che, peraltro, con le modalità attraverso le quali è stata avanzata dal gestore del S.I.I., altro non è che un ennesimo intollerabile abuso in danno ai cittadini della Sardegna.
Per le ragioni su esposte, chiediamo a tutti i Sindaci, chiamati alla riunione ANCI del 15 giugno 2016, di prendere posizione in favore dei propri cittadini e condividere le iniziative avanzate da Federconsumatori.
Con fidando sulla Vostra pronta adesione alla battaglia di civiltà che sta interessando tutte le famiglie sarde, porgo
Cordiali Saluti
Andrea Pusceddu – (Presidente Federconsumatori Sardegna)